Art. 2.
(Promozione).

      1. La promozione al grado superiore a titolo onorifico può essere attribuita nella posizione di congedo o di quiescenza ai cittadini italiani che hanno partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano essere comunque applicabili, i benefìci previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.
      2. Possono altresì ottenere la promozione di cui al comma 1 gli ufficiali ed i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, pur non avendo partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, hanno prestato ininterrotto servizio militare per almeno venti anni.

 

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      3. Possono altresì ottenere la promozione di cui al comma 1 gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento ed i graduati di truppa di ogni Arma o Corpo che, pur non avendo partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, hanno prestato il servizio militare senza demerito e risultano iscritti alle associazioni d'Arma, di Corpo o combattentistiche di appartenenza da almeno dieci anni, ovvero rivestono cariche sociali all'interno delle stesse associazioni per almeno cinque anni.
      4. Il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al presente articolo, che durante il periodo di servizio ha conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o di diploma di laurea o titolo equipollente, può conseguire, a domanda, una promozione a titolo onorifico al grado successivamente superiore a quello previsto per la normale prosecuzione nella carriera, cumulabile con eventuali promozioni già ottenute per diverso titolo.